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mercoledì 25 giugno 2014

Diritto di Famiglia, art. 155 quater: questo stupendo sconosciuto

Nel bel mezzo dell'articolo 155 quater c.c.  sento intonare sotto casa "O sole mio", suonato unicamente con la fisarmonica. Nei miei viaggi mentali che vanno da un articolo ad un altro mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se fossi vissuto a Napule. Avrei mangiato sfogliatelle tutti i giorni, sarei stato sempre abbronzato e dopo lo studio ogni giorno sarei andato a fare l'unica cosa che mi interessa nella vita, pescare. Probabilmente sarei fidanzato con una magnifica donna napoletana, simpatica e che sa come farmi stare bene. Non come le nostre ragazze fatte di sola moda e blog della Ferragni (Chiara ti ho lanciato il guanto di sfida). Avremmo magari già convissuto more uxorio, felici, con la casa piena di babà. E qui allora leggo l'art. 155 quater c.c. e mi scatta il primo dubbio giuridico della giornata:  "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio". Ma se allora Cira (si, la mia fidanzata napoletana ha un nome di merda) è assegnataria della casa e ci lasciamo, è lei che se ne deve andare via? Ma non era assegnataria? Chiedo lumi. Non ho capito una favelas. Dannata Cira e io che ti amavo così tanto.

1 commento:

  1. No! Cira ha già dovuto lasciare la casa familiare ( in cui viveva con l'ex marito e che gli fu assegnata dal giudice quando divorziarono) quando ha deciso di venire a vivere con te!

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