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domenica 29 giugno 2014

IL NULLAAAAAAA

Oggi ci addentriamo (io e il mio amico immaginario) nei meandri delle successioni MORTIS CAUSA (da leggere con voce fantozziana) con legati e contro legati annessi. 
Ed è qui che mi blocco. 
Solitamente per capire un istituto o un concetto devo necessariamente creare con la mia mente un esempio, anche assurdo. Un pò come fanno i bambini. Proprio ieri, infatti, per ricordarmi l’istituto della sostituzione fedecommissaria mi sono immaginato una mia vecchia amica di nome Federica vestita da poliziotta. Si beh, io faccio così ma sono sicuro saremo in molti. 

Swoosh. 

Ma oggi mi sono trovato veramente in un baratro mentale, la mia immaginazione era completamente svanita…per citare il film Neverending story (A AAA AAA AAA) mi sono sentito come il bambinello indiano che cavalcava Falcor (il drago con la faccia da cane)…avevo paura, intorno a me c’era il NULLA. Lui inghiottiva la mia creatività concetto dopo concetto. Il problema è sorto quando mi sono trovato davanti il famigerato "legato in sostituzione di legittima”…
Tra me e me penso, ok Luca nessun problema. Il nome te lo puoi o imparare a memoria o tatuare su una coscia. No la coscia non va bene poi devo alzare ogni volta il pantalone, facciamo sulla mano…non va bene nemmeno li, poi si vede. A quel punto mi sono ricordato il metodo più efficace per poter copiare all’esame di stato, andare in bagno. Ok, so dove poterlo tatuare. 
Il secondo ostacolo, ancora più complesso è cercare di creare un esempietto con i classici nomi Tizio, Caio, Sempronio e Marone (quest'ultimo è il quarto soggetto giuridico fittizio che ho inventato il primo anno di università grazie agli studi di diritto romano, mi accompagna da ormai 11 anni. è successivamente diventato anche padre di due gemelle Porzia e Bucca. Vabbè.) in modo da poter ricordare il concetto. 
Ebbene l’istituto testè richiamato sussiste nel caso in cui ad un legittimario viene lasciato un legato in sostituzione della legittima: questi potrà rinunciare al legato e chiedere la legittima a lui spettante ex lege, ovvero, in alternativa, potrà conseguire il legato perdendo, tuttavia, il diritto a chiedere la differenza qualora la disposizione a titolo particolare abbia un valore inferiore alla quota di legittima. Nel caso in cui accetti il legato, il beneficiato non acquista la qualità di erede, con ogni conseguenza di Legge. Ma la mia disperazione si trasforma in sconsolatezza quando, leggendo il comma 2 dell'art. 551 c.c., scopro anche un'altra figura giuridica mitologica scomparsa dalla mia mente quando ancora a Pavia il mercoledì sera (serata universitaria) andavo a ballare (e a farmi vomitare addosso dalle mie compagne di corso) all'Ombelico (storica discoteca poi diventata un parcheggio, poi diventato un puttanaio):  il legato in conto di legittima


Falcor VIENI IN MIO SOCCORSO!

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